7/6/2017
Diritto Europeo

IVA. Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato all’impresa italiana che non adempie tutti gli obblighi informativi sulla propria controparte rumena. (Conclusioni dell’Avv. Generale nella causa C-101/16 SC Paper Consult srl vs Romania, 30.5.2017).

L’operatore commerciale conserva il diritto alla detrazione IVA anche se ha acquistato beni o servizi da un operatore incluso nella lista dei cd “soggetti inattivi”. A parere dell’Avvocato Generale presso la CGUE, la normativa rumena che prevede l’obbligo per tutti gli operatori commerciali (anche quelli esteri) di consultare la predetta lista – pena il disconoscimento del diritto alla detrazione – introduce una misura eccessivamente onerosa e sproporzionata, soprattutto ove non sia evidente il rischio di concorso in una frode fiscale. Anche se prevedere obblighi informativi per contrastare l’evasione dell’IVA è conforme alla Dir. 2006/112 CE, la conoscenza (reale o presunta) dell’esistenza di un rischio di evasione o elusione non può mai comportare un’eccezione alla neutralità dell’imposta, essendo piuttosto ragionevole la previsione di un’ammenda in casi simili.